Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'
articolo 4, primo comma, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e in conformità ai principi di cui all'
articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale.
2. La presente legge è la legge regionale organica dell'artigianato e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.