1.
Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:
rr) gli articoli 17, 18 e 19 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, gli articoli 71, comma 2, e 72, commi 6, 7 e 9, della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;