Art. 68 bis
(Interventi a sostegno dell'EBIART)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi e i loro dipendenti.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati modalitā e criteri per l'assegnazione, anche in via anticipata, dei finanziamenti di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.