Art. 23 bis
1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive.
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
3. Nella bottega scuola il maestro artigiano può svolgere attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive.
4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 4/2013
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 3/2015