Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

Art. 7

(Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)

(1)

1. È istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.

2. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:

a) esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;

b) formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;

c) esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale;

d) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all'articolo 10.

3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.

8.

( ABROGATO )

(2)(3)

9.

( ABROGATO )

(4)

Note:

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.

Parole soppresse al comma 8 da art. 11, comma 3, L. R. 12/2003

Comma 8 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014

Comma 9 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014