Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

Art. 17

(Abrogazioni)

(1)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modifiche;

b) la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modifiche;

c) la legge regionale 9 aprile 1982, n. 27 e successive modifiche;

d) la legge regionale 6 luglio 1984, n. 27 e successive modifiche;

e) la legge regionale 5 luglio 1986, n. 28;

f) la legge regionale 6 marzo 1987, n. 6 e successive modifiche;

g) la legge regionale 46/1990, limitatamente all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, agli articoli 17, 20, 21, 22, 23, 24, all'articolo 26, come modificato dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 1/1993, all'articolo 27, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/1991, all'articolo 28 e all'articolo 29;

h) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 20 e successive modifiche;

i) l'articolo 11, commi 24 e 25, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Note:

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.