Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

Art. 1

(Finalità)

1. Nel quadro della politica regionale di sviluppo economico e sociale e nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dallo Statuto, la Regione, in armonia con le disposizioni statali e comunitarie e nella considerazione che i corregionali all'estero sono parte della più ampia comunità regionale, opera:

a) per sviluppare i rapporti tra i corregionali all'estero e la regione e per conservare e tutelare presso le comunità dei corregionali stessi le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;

b) per promuovere il coinvolgimento delle comunità dei corregionali all'estero nelle attività di promozione economica e culturale della regione all'estero;

c) per sostenere il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero.