Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Art. 9
2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attivitą dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.
4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.
5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.
6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2005