Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 6, comma 76, L. R. 14/2016
Capo I
 Finalità e interventi
Art. 2
2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.
3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.
4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016
2 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 3
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove interventi rivolti a:
a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale;
b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione, nonché alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero;
c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;
d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;
e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, sostenendo gli stessi ai fini del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;
f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, degli enti strumentali della Regione e delle società dalla stessa partecipate, per l'attività di promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli Venezia Giulia, anche con la stipulazione di convenzioni e contratti.
f bis) sostenere con borse di studio o altre provvidenze economiche i corregionali di età inferiore ai quarant'anni interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale.
2. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera b), rientrano le iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero dirette all'organizzazione di autonome attività d'informazione.
3. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera d), rientrano le iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione, per l'organizzazione di attività scientifiche e per l'attivazione, con imprese operanti nel territorio regionale, di attività formative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), limitatamente alle attività culturali, possono essere destinati ai corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.
4 ter. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientrano altresì i contributi di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati).
5. Al fine di assicurare un adeguato supporto conoscitivo alle proprie funzioni di intervento diretto, di promozione e di coordinamento, la Regione istituisce un osservatorio sui corregionali all'estero. Le modalità di funzionamento dello stesso, anche con l'eventuale affidamento a soggetti terzi, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione promuove con le competenti autorità statali la stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 1, L. R. 12/2003
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 12/2003
4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 12/2006
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 29, L. R. 9/2008
7 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 25/2015
8 Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 41, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione promuove la partecipazione delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali, inoltre sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati.
5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 25, L. R. 7/2015
3 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 25, L. R. 7/2015
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 28, L. R. 7/2015
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 7, L. R. 20/2015
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 33/2015
7 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 20, L. R. 12/2018
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 21, L. R. 12/2018
Capo II
 Strumenti, procedure e organismi di programmazione
Art. 5
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
4 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 54, lettera a), L. R. 17/2008
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 7, comma 55, L. R. 17/2008
6 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 26, L. R. 7/2015
7 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 3, lettera b), numero 1), L. R. 24/2016
8 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 3, lettera b), numero 2), L. R. 24/2016
9 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 92, lettera a), L. R. 31/2017
10 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 36, L. R. 45/2017
11 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 23, L. R. 12/2018
Art. 6
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
6 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
7 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 17/2008
10 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 54, lettera b), numero 1), L. R. 17/2008
11 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 38, L. R. 24/2009
12 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 7/2015
13 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 7/2015
14 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 27, lettera c), L. R. 7/2015
15 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
16 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 92, lettera b), L. R. 31/2017
17 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 12/2018
18 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 1, comma 19, L. R. 12/2018
Art. 7
1. È istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.
3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Parole soppresse al comma 8 da art. 11, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014
4 Comma 9 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014
Art. 9
2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.
4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.
5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.
6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2005
Capo III
 Enti, associazioni e istituzioni
Art. 10
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 16, L. R. 1/2003
3 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
4 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
5 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
6 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 33/2015
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 92, lettera c), L. R. 31/2017
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 5/2020
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 19, L. R. 7/2002
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 12, L. R. 1/2003
4 Comma 1 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
5 Articolo abrogato da art. 7, comma 3, lettera e), L. R. 24/2016
Capo IV
 Interventi urgenti, disposizioni finali e finanziarie
Art. 15
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002
2 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002
3 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002
Art. 18
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.098.000 euro, suddivisa in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5579 (1.1.280.3.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a decorrere dall'anno 2003, alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo per i corregionali all'estero>> e con lo stanziamento complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. All'onere complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 5580 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, intendendosi corrispondentemente revocate le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2003 e 2004.
4. All'onere di 500.000 euro per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 2, L. R. 23/2002