Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).
Art. 8
 (Interventi nei settori produttivi)
8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.43.2.1295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Pordenone per l'erogazione di contributi ai Comuni di Azzano Decimo, Cordenons e San Quirino al fine di consentire la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture pubbliche destinate alla macellazione e lavorazione delle carni e operanti nell'ambito di un progetto sulla certificazione della filiera "qualità carni".
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di 759.000 euro, suddivisa in ragione di 253.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. A fronte delle assegnazioni disposte dallo Stato in forma attualizzata ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 27 marzo 2001, n. 122, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il concorso nel pagamento degli interessi e contributi annui costanti sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e ricadenti nelle zone delimitate con decreti emessi dal Ministero per le politiche agricole e forestali, per la ricostituzione dei capitali di conduzione.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di 23.240,56 euro annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di 69.721,68 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7113 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
14. A fronte delle assegnazioni statali disposte dallo Stato in forma attualizzata ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 122/2001, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) e f), della legge 185/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, a favore di aziende agricole singole e associate, cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli, colpite da eventi calamitosi e ricadenti nelle zone delimitate con decreti emessi dal Ministero per le politiche agricole e forestali.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di 11.671,93 euro annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di 35.015,79 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7114 e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Università degli studi di Udine per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione a fronte di programmi volti a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali presenti nel territorio regionale.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6852 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Al fine di dare attuazione al programma nazionale biocombustibili (PROBIO) predisposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali in ottemperanza all'articolo 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, e in attuazione degli impegni assunti con il protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ad Enti locali territoriali e Istituti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, al fine di sostenere azioni locali per la dimostrazione e la diffusione delle colture energetiche e della produzione di energia da biomassa.
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 339.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6853 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Nell'ottica del riordino delle funzioni e competenze regionali in materia di agricoltura, entro il 30 novembre 2002, con apposita legge è istituito l'organismo che sostituisce l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), che dalla data di entrata in vigore della legge medesima è soppresso.
24. Al Commissario straordinario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'ERSA.
26. Con regolamento sono fissate le modalità di costituzione, tenuta e iscrizione all'albo di cui al comma 25 e le cause d'esclusione dallo stesso, nonché le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi di consulenza.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 46.500 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Nell'ambito delle finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, con i fondi a tal fine assegnati dallo Stato e con risorse proprie integrative di quelle statali, per l'attuazione di azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile.
29. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 28 è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite convenzioni al fine di disciplinare i rapporti e le procedure connessi all'esercizio delle funzioni delegate.
30. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce tra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le risorse disponibili, ai sensi del comma 28, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.2.1609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 32 è fissato in 25.000 euro per ogni Comune sede di distretto.
35. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7679 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sul medesimo con la tabella F, approvata con il comma 78.
39. Ad intervento avviato, certificato da apposita dichiarazione, i contributi previsti dal comma 38 possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7932 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare di cui al comma 41.
44. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite di impegno decennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8000 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
50. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8913 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 371.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8914 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 63, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nella trattazione dei procedimenti in corso già di competenza del soppresso Ente per lo sviluppo dell'artigianato (ESA), è autorizzata la spesa di 504.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8916 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. La legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
56. I rapporti giuridici e gli obblighi derivanti dall'avvenuta concessione di contributi ai sensi della legge regionale di cui al comma 55 si estinguono alla scadenza prevista dalle norme regionali attualmente in vigore.
59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzato il limite di impegno decennale di 10.330 euro annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di 30.990 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9154 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura di Trieste all'EXPO 2007, nonché per la promozione della candidatura stessa sino all'importo massimo di 1.100.000 euro.
61. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di concessione, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 60.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 600.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9079 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 489.310 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 65 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9262 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 70, a favore della Società alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, per la copertura dei mutui contratti per la sistemazione interna ed esterna e la realizzazione del centro di accoglienza per i visitatori della Grotta Gigante, sita nel comune di Sgonico, località Grotta Gigante.
69. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 68 e l'eventuale prestazione di garanzia fideiussoria della Regione. Il finanziamento è concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l'assunzione dei mutui e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzato il limite di impegno decennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9370 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
71. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 69 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 9353 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma di iniziativa comunitaria "EQUAL" - relativa alla collaborazione transnazionale destinata a promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro - di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, secondo il piano finanziario approvato con l'avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001.
76. Gli oneri relativi alla prosecuzione dell'intervento sono a carico dell'unità previsionale di base 15.5.43.1.457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5950 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 13, comma 50, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1307 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 78 sono state notificate alla Commissione dell'Unione europea: i loro effetti restano sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito favorevole dell'esame della Commissione stessa, come previsto dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 3/2002.
2 Comma 45 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
3 Comma 46 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
4 Comma 47 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
5 Comma 48 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
6 Comma 49 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
7 Comma 74 sostituito da art. 8, comma 25, L. R. 13/2002
8 Comma 65 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 13/2002
9 Comma 66 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 13/2002
10 Parole aggiunte al comma 25 da art. 10, comma 2, L. R. 13/2002
11 Comma 4 sostituito da art. 11, comma 11, L. R. 13/2002
12 Parole sostituite al comma 41 da art. 16, comma 26, L. R. 13/2002
13 Parole sostituite al comma 43 da art. 16, comma 27, L. R. 13/2002
14 Parole sostituite al comma 72 da art. 6, comma 17, L. R. 23/2002
15 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 22, comma 1, L. R. 24/2002
16 Parole aggiunte al comma 63 da art. 6, comma 62, L. R. 1/2004
17 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
18 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
19 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
20 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
21 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
22 Comma 36 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
23 Comma 25 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 26/2005
24 Comma 57 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
25 Comma 74 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
26 Integrata la disciplina del comma 63 da art. 8, comma 98, L. R. 2/2006
27 Comma 13 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
28 Comma 16 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
29 Comma 65 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30 Comma 63 sostituito da art. 2, comma 38, L. R. 22/2010
31 Comma 63 bis aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 22/2010
32 Comma 63 ter aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 22/2010
33 Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ss), L. R. 10/2012
34 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ss), L. R. 10/2012
35 Comma 63 bis abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 23/2013
36 Comma 63 ter abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 23/2013
37 Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 2, comma 8, L. R. 23/2013
38 Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 2, comma 53, L. R. 27/2014
39 Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 26/2015
40 Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 4, comma 70, L. R. 34/2015
41 Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 14/2017
42 Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 2, comma 8, L. R. 31/2017
43 Parole aggiunte al comma 63 da art. 2, comma 10, L. R. 31/2017