Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).
Art. 10
 (Norme contabili per gli Enti locali)
1. Il termine del 30 novembre per l'approvazione di variazioni ai bilanci degli Enti locali può essere derogato in presenza di accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge, comunicati dopo tale data, oppure in presenza di accadimenti aventi carattere di eccezionalità e/o urgenza.
5. Gli Enti locali che adottano il sistema di contabilità economica con il metodo della partita doppia e che sono tenuti alla compilazione del prospetto di conciliazione previsto dal comma 9 dell'articolo 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono adottare, in alternativa al prospetto suindicato, altro idoneo documento dimostrativo degli eventuali risultati differenziali fra il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Gli Enti locali possono impegnare gli stanziamenti di spesa corrente riferiti al finanziamento di quota parte degli oneri per le consultazioni elettorali previste negli anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.
8. La Regione, qualora disponga di avvalersi delle strutture degli Enti locali per la gestione di procedure di proprie funzioni, prevede nella stessa normativa uno stanziamento per il rimborso delle spese che l'Ente locale sostiene.
10. I commi 37 e 38 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001, vanno interpretati nel senso che il finanziamento regionale previsto dal medesimo articolo 3, commi dal 37 al 46, può essere cumulato con altri interventi contributivi per le opere già inserite nei programmi di cui al comma 40 del citato articolo 3, nel rispetto delle regole dell'esclusione dell'indebito arricchimento da parte del beneficiario.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 2, comma 7, L. R. 12/2003
2 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 27, L. R. 12/2006
3 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 34, lettera a), L. R. 17/2008
4 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 4, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 50 dell'art. 3, L.R. 4/2001.
5 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 4, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 51 dell'art. 3, L.R. 4/2001.