Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

CAPO V

Norme comuni

Art. 135

(Elenchi e risorse)

1. Annualmente la Giunta regionale predispone l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 136

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi e gli esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

(1)

4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 18/2003

Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi o elenchi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;

e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

g)

( ABROGATA )

(1)(2)(3)

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine e accompagnatore di media montagna, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

(4)

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

(5)(6)

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 18/2003

L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. e) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Art. 137 bis

(Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri)

(1)(4)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.

3. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate da PromoTurismoFVG;

b) i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese di cui al comma 2 secondo la regola del <<de minimis>>.

Note:

Articolo aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

Articolo sostituito da art. 81, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 138

(Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d'esame;

b) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);

c) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;

d) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d'esame;

e)

( ABROGATA )

f) le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di sci di cui all'articolo 134;

g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.

(1)

Note:

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 82, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 139

(Divieti e doveri)

1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

Art. 140

(Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 141

(Scuole e istruttori del CAI e del SSI)

1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).

Art. 142

(Sanzioni amministrative)

1.Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di accompagnatore di media montagna, di maestro di sci, di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, in mancanza di iscrizione ai relativi albi ed elenchi, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 750 euro.

(1)(2)(3)(10)

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

(4)(5)

3.Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci, i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

(6)(7)(11)

4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 500 euro a 1.500 euro.

(8)

5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

(9)

6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984, fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.

(12)

8.

( ABROGATO )

(13)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 5 da art. 83, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016

10  Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

11  Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

12  Comma 7 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

13  Comma 8 abrogato da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019