Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

CAPO III

Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica

Art. 126

(Definizione dell'attività)

1. È guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;

c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.

4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 127

(Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 128

(Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica)

1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall'aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.

Art. 129

(Scuole di speleologia)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 126, comma 1, lettera b), può essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.

2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

(1)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

(2)

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.

Note:

Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2003

Parole soppresse al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 18/2004