Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

CAPO II

Funzioni della Regione e attività di promozione turistica

Art. 6

( ABROGATO )

(7)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 4, L. R. 29/2005

Comma 2 sostituito da art. 106, comma 5, L. R. 29/2005

Comma 2 bis aggiunto da art. 106, comma 6, L. R. 29/2005

Parole sostituite al comma 3 da art. 106, comma 7, L. R. 29/2005

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 58, comma 1, L. R. 16/2008

Parole soppresse al comma 2 bis da art. 36, comma 1, L. R. 13/2009

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 7

(Promozione turistica)

(2)

1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.

2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.

Note:

Comma 4 sostituito da art. 106, comma 8, L. R. 29/2005

Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2016

Art 8

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 106, comma 9, L. R. 29/2005

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016