Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 172

(Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)

(1)

1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.

2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario dell'Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell'Azienda regionale con pienezza di poteri. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina.

3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all'avvenuta soppressione dell'Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell'Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.

5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Note:

Articolo sostituito da art. 9, comma 8, L. R. 13/2002