Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 145
(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, registro degli istruttori) (3)
1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.
2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f)
( ABROGATA )
(1)(2)
3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.
4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) soccorritori;
b) pattugliatori;
c) coordinatori di stazione.
4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.
(4)
4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007.
(5)
Note:1 Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003
2 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 2, lett. d) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013