Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 131
(Definizione dell'attività)
1. È maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.