Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 115

(Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)

1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.

2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

4.

( ABROGATO )

(1)(4)

5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l'attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

(2)

5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

(3)

Note:

Comma 4 abrogato da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010

Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 2/2010