Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 146
 (Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)
1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.
2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.
3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.