Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 137
 (Iscrizione agli albi)
3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.
5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 63, comma 1, L. R. 18/2003
2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 1, lett. e), L.R. 21/2005, nel territorio regionale è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato di cui alla lett. e) del presente comma.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016