Art. 122
(Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia)
1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.