Art. 124
(Borse di studio)
1. La Giunta regionale č autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).
2. Le modalitā di corresponsione delle borse di studio sono determinate con regolamento regionale.