Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
 (Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale)
1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato la legge di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei suoi componenti.
2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo <<Testo di legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia>>, completata dalla data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase <<approvata con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale>> e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase <<approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale>> e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare.
Art. 6
 (Richiesta di referendum da parte degli elettori della regione)
1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall'articolo 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.
2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, comma 1. Successivamente all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, alle segreterie di comuni della regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori il giorno successivo alla presentazione.
4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune di iscrizione nelle liste elettorali.
5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, e dai consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.
6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.
7. Il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge effettuata ai sensi dell'articolo 2, vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
Art. 15
 (Ufficio centrale per il referendum)
1. Presso la Corte d'Appello di Trieste è costituito l'Ufficio centrale per il referendum, composto da una sezione della Corte d'Appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.
2. L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla legge regionale sottoposta a referendum.
3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 2, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello, designato dal Presidente della Corte medesima.
5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli Uffici circoscrizionali per il referendum, e al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 21
 (Norma di rinvio)
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 1 bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2002
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 23/2002