1. Per tutto ciņ che non č disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni, della
legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, della
legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 1 bis della
legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, della
legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, della
legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.