Legge regionale 27 novembre 2001 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 1 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 28/2002

Articolo 1 ter aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 28/2002

Art. 1

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 11/2015

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 11/2015

Art. 1 bis

( ABROGATO )

(1)(3)(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 28/2002

Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 25/2005

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 6, L. R. 11/2015

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 11/2015

Art. 1 ter

(1)

1. Al fine di consentire l'efficace applicazione della presente legge, la Regione promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue per incentivare la riduzione del consumo d'acqua.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione eseguiti dai Consorzi di bonifica in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).

(2)(5)

2.1. I criteri generali di riparto, fra i Consorzi di bonifica, delle risorse dirette a sostenere la spesa di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

(6)

2.2. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse disponibili in base ai criteri di cui al comma 2.1 e può tenere conto delle eventuali osservazioni pervenute, entro il 15 settembre, dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate ad evidenziare necessità contingenti connesse all'efficace realizzazione delle opere.

(7)

2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi.

(3)

2 ter. Al fine di consentire ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale di stipulare i mutui di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti.

(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 28/2002

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 50, L. R. 1/2007

Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 28, L. R. 22/2007

Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 29, L. R. 22/2007

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 2 .1 aggiunto da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 2 .2 aggiunto da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.