Art. 9
(Programmi di prevenzione)
1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro.
2. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.
3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i medici di medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l'elenco dei cittadini residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all'articolo 3.