Legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.
Art. 5
1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
2. La Commissione è composta da:
b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
e bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente;
e quater) il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-lsontina", istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1195 ( Legge regionale 22/2001. Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza).
3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.
4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 21/2005
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 21/2005
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 57, L. R. 22/2007
4 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 264, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 264, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 1, L. R. 21/2013
7 Lettera e ter) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 1, L. R. 21/2013
8 Lettera e quater) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 3/2018
9 Lettera e bis) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 7
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 6, L. R. 21/2005
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 6, L. R. 21/2005
3 Comma 1 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016
4 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016
5 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016
6 Comma 4 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016
7 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016
Art. 8
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
Art. 11
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - spese correnti - con la denominazione <<Interventi di parte corrente a tutela della salute>>, con riferimento al capitolo 4759 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Rimborso alle Aziende per i servizi sanitari delle spese sostenute per la concessione di contributi alle persone, residenti nel territorio regionale, affette da malattie correlabili all'amianto, a sostegno dei costi sanitari e socio-assistenziali e di tutela legale, affrontati nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4760 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Contributi a favore delle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2001.
4. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4761 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributi a favore dell'Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle funzioni istituzionali>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.
5. All'onere complessivo di lire 400 milioni per l'anno 2001, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 2, 3 e 4 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).