Art. 10
(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)
1.
L'Agenzia regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:
a) della popolazione in generale;
b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;
c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, L. R. 21/2005