Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
CAPO I
 Norme generali
Art. 1
1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:
a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;
b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonché la qualificazione degli operatori della comunicazione;
c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com..

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 4/2017
CAPO II
 Comunicazione istituzionale
Art. 3
 (Strutture competenti e modalità)
1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, nonché le emittenti e le testate pubbliche e private d'informazione locale che operano sul territorio regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, e organizzano i relativi uffici.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 5/2018
2 Comma 1 bis sostituito da art. 10, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 4
1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.
2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 26/2018
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 5
 (Programmi radiotelevisivi della Regione)
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 6, comma 13, L. R. 13/2002
CAPO III
 Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)
Art. 7
 (Funzioni del Co.Re.Com.)
2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com..
3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.
6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 3/2011
Art. 8
 (Composizione e durata)
2. Il Presidente del Co.Re.Com. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.
4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono comunicati all'Autorità.
5. Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, il Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
6. In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.
7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 10, lettera a), L. R. 27/2012 , con applicazione delle modifiche a decorrere dal primo rinnovo del Co.Re.Com successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 27/2012.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 10, lettera b), L. R. 27/2012 , con applicazione delle modifiche a decorrere dal primo rinnovo del Co.Re.Com successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 27/2012.
Art. 12
 (Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 17, L. R. 2/2006
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 16/2013
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 16/2013
4 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 16/2013
5 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 16/2013
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, L. R. 20/2015
7 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 11, comma 18, L. R. 31/2017
Art. 15
 (Cause di incompatibilità)
1. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;
b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa di incompatibilità o formulare osservazioni.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 20
 (Struttura)
1. Il Co.Re.Com, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2004
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 16/2013
3 Comma 1 bis abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 16/2013
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 16/2013
CAPO V
 Norme finali
Art. 24
 (Norme finanziarie)
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 20 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
-52.2.4.1.1, con riferimento al capitolo 550;
-52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;
-52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, relativamente agli interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 39, L. R. 23/2001