1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 2 a 6, e commi da 21 a 25, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.