Legge regionale 03 luglio 2000, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000
Art. 3
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di
distribuzione dei carburanti nel territorio montano)
9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.
10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.
14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale ivi previsto si intende esteso, in via di interpretazione autentica, anche alla predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, l'utilizzo delle acque termali di Malborghetto, il centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: la parola <<quali>> è sostituita dalle parole <<nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con>>.
18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della legge regionale 29/1973, gli impianti, anche se incompatibili nei casi di cui all'allegato "D", lettera o) del DPGR 6 maggio 1991, n. 193/Pres., possono essere potenziati con un apparato self-service pre-pagamento indipendentemente dalla chiusura di impianti preesistenti attivi e funzionanti.
Note:
1 Comma 9 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 13/2002
2 Comma 7 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3 Comma 8 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4 Comma 15 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
5 Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
6 Comma 2 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
7 Comma 3 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
8 Comma 4 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
9 Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
10 Comma 6 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.