Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 75
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate in particolare:
a) la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 7/1988, introdotta dall'articolo 71 della legge regionale 34/1997;
b) l'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
c)
( ABROGATA )
d) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;
e) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 25;
f) la legge regionale 17 giugno 1993, n. 46;
g) il capo I della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19;
h) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
i) l'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;
j) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
k) l'articolo 44 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;
l) l'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;
m) l'articolo 136, l'articolo 138, comma 29, l'articolo 139, commi 13 e 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
n) l'articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.
(1)
2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.
3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.
Note:1 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.