Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 56 bis

(Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)

(1)

1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Amministrazione o dagli Enti regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.

(2)(3)

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma, derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore dell’Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Ente creditore, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.

(4)

3. L’importo degli ulteriori interessi giornalieri, connesso al recupero dell’Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione regionale e non ricompreso nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA, non è dovuto quando il pagamento dell’avviso di accertamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 11, comma 9, L. R. 16/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Parole soppresse al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022