Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamenteinesigibili)

(3)

1. I crediti dell’Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l’impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati dall’organo competente.

(4)

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 10.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.

(1)(2)(5)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022