﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 marzo 2000

      , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span> Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 241/1990.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>   In  caso di decorrenza del termine di cui al  comma 1,  senza  che sia stato comunicato il parere  o  senza  che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,  è in  facoltà  dell'Amministrazione richiedente di  procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>    Ove  per  disposizione  espressa  di  legge  o  di regolamento   sia   previsto  che  per  l'adozione   di   un provvedimento  debbano essere preventivamente  acquisite  le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non  provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie  di competenza   dell'Amministrazione  procedente  nei   termini prefissati  dalla disposizione stessa o, in mancanza,  entro novanta   giorni   dal  ricevimento  della   richiesta,   il responsabile  del  procedimento deve  chiedere  le  suddette valutazioni  tecniche  ad altri organi  dell'Amministrazione pubblica   o  di  Enti  o  strutture  pubblici   dotati   di qualificazione  e  di  capacità  tecnica  equipollenti,  da individuarsi con apposita legge regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>   Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  non  si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e  della  salute dei cittadini.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>   Nel  caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze  istruttorie ovvero l'impossibilità,  dovuta  alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola   volta,   dal  momento  della  ricezione,   da   parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2012</p></p></body></html>