Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 22 bis 1
(Rappresentante unico regionale) (1)
1. Il rappresentante unico regionale di cui all' articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990 , è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.
Note:1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 8/2021