Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 22 bis 1

(Rappresentante unico regionale)

(1)

1. Il rappresentante unico regionale di cui all' articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990 , è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 8/2021