Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 22

(Conferenza di servizi)

(5)(6)(7)(8)

1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990.

2. Ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990, nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.

3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 14 quinquies della legge 241/1990.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001

Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001

Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001

Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001

Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018