Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
CAPO II
 PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI
Art. 35
2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 241/1990, secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
3 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 36
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 37
1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.
2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.
3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.
4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 38
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 18/2011
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 39
1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.
5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 19 bis, L. R. 27/2014
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 40
1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1 bis, L. R. 18/2004
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 ter, L. R. 26/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 25 ter, L. R. 17/2008
4 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 73 bis, L. R. 22/2010
5 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 4, L. R. 22/2010
6 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 14/2012
7 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 14/2012
8 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 17/2008 nel testo modificato da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
9 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 4, L. R. 23/2012
10 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 18/2013
11 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 6, L. R. 27/2014
12 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 bis, L. R. 26/2005 nel testo modificato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
16 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022