Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 75
 (Abrogazioni)
2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.
3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.