Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 54
(Compensazione)
1. L’Amministrazione e gli Enti regionali compensano le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.