Art. 38
1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformitā alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensitā di aiuto, ove consentito, č effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalitā di calcolo non č applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis".
3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione č quello fissato dall'Unione Europea. La definizione di micro, piccola e media impresa č indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformitā con le disposizioni dell'Unione Europea.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005
2Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 18/2011
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.