Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Art. 22 sexies
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004
2 Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 13/2009
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 9/2018 , a decorrere dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale, come disposto dall'art. 13, c. 1 della L.R. 9/2018.
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 13/2009
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021
7 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
8 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
9 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021