Art. 29
1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 5/2020
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 30
(Criteri e modalità di concessione)
1. I criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non siano già previsti dalla legge.
1 bis. Qualora sia prevista l'emanazione di un bando per la presentazione delle domande di incentivo, lo stesso definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti, e, ove possibile, le risorse disponibili.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 31
(Divieto generale di contribuzione)
1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012
8 Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 5, L. R. 3/2015
11 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 32
(Vincolo di destinazione dei beni immobili)
1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
1 bis. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’articolo 49, comma 1.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
4. I regolamenti e i bandi di settore possono prevedere, anche in considerazione della natura dei soggetti beneficiari, vincoli di durata minore.
5. Per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 30, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 6, L. R. 13/2002
3 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 6 bis, L. R. 19/2004
4 Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 5/2005
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 90, comma 1, L. R. 29/2005
7 Comma 1 interpretato da art. 4, comma 110, L. R. 22/2007
8 Comma 1 interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 16/2008
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 32, L. R. 17/2008
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016
11 Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009
12 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 5/2012
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 14/2012
14 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 22/2012
15 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 101, L. R. 27/2012
16 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 407, L. R. 27/2012
17 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/2013
18 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 2, L. R. 9/2013
19 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8 bis, comma 1, L. R. 50/1993
20 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15 ter, comma 1, L. R. 3/1999
21 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 13/2014
22 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 28, L. R. 15/2014
23 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014
24 Comma 5 bis abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 3/2015
25 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
26 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
27 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
28 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 96, L. R. 14/2016
29 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
30 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
31 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
32 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
33 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
34 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 32 bis
(Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)
1.
Le imprese beneficiarie di incentivi regionali aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:
a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
3.
La durata dei vincoli di cui al comma 1 per le PMI può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
a) dimensione delle imprese beneficiarie;
b) soglia massima dell'incentivo;
c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.
4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.
5. I regolamenti e i bandi di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
2 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 51, comma 1, L. R. 19/2015
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 32 ter
1.
In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis per il periodo residuo.
2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.
3. Il presente articolo non si applica agli incentivi regionali concessi alle persone fisiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 33
1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell’ambito dell’esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge di stabilità o di assestamento del bilancio, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati ovvero è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002
3 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
7 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
8 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022