Art. 62
(Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all'
articolo 22 della legge 241/1990 è il Direttore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della Regione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 9/2018