Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attivitą produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.
Art. 7
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere secondo i meccanismi previsti dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 15, in conformitą alle modalitą disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 3.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 1, L. R. 12/2002