1. Ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere secondo i meccanismi previsti dall'
articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 15, in conformitą alle modalitą disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 3.