Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 4
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/1999 è approvato il documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.
Art. 6
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 7/1999, sono considerate spese di funzionamento quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.
Art. 7
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/1999, sono considerate spese impreviste quelle iscritte nell'elenco n. 4 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.