Art. 1
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2000, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per l'anno medesimo.
Art. 2
1. È approvato in lire 21.052.517.088.000 il totale delle spese effettive ed in lire 41.522.517.088.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2000-2002 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 7.542.559.088.000 il totale delle spese effettive ed in lire 14.292.559.088.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2000.
3. Sono approvati in lire 13.645.700.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2001 ed in lire 13.584.258.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2002.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2000, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2001 e 2002 ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della
legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B), con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per gli anni medesimi.