Legge regionale 22 febbraio 2000 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore della cultura,dell'istruzione e dello sport)

(40)

1.

( ABROGATO )

(14)(17)

2.

( ABROGATO )

(18)

3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, sono abrogati.

4.

( ABROGATO )

(43)

5.

( ABROGATO )

(28)

6.

( ABROGATO )

(41)

7.

( ABROGATO )

(42)

8. All'articolo 6 della legge regionale 4/1999, dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

<<41 bis. A decorrere dall'anno 2000 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui al comma 40 è fissato al 31 gennaio.>>.

9. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999, come sostituiti dal comma 6, relativamente alla concessione di contributi annui in favore delle categorie di soggetti indicate al precitato comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 35.454 milioni, suddivisa in ragione di lire 11.818 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, così ripartita a carico delle sottoindicate unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi ed in favore della categoria di soggetti a fianco di ciascuno indicati:

a) spesa di complessive lire 4.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 17.3.42.1.291 - capitolo 5388 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/1999;

b) spesa di complessive lire 28.014 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.338 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 17.3.42.1.295 - così suddivisa con riferimento ai seguenti capitoli:

1) complessive lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5400 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999;

2) complessive lire 9.390 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.130 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5401 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999;

3) complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5402 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera d), della legge regionale 4/1999;

4) complessive lire 7.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5403 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera e), della legge regionale 4/1999;

5) complessive lire 1.914 milioni, suddivisi in ragione di lire 638 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5404 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, limitatamente agli istituti di studi e ricerche nella disciplina della storiografia;

c) complessive lire 3.150 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.050 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 16.3.42.1.277 - capitolo 5140 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, limitatamente agli istituti di studi e ricerche nelle discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali.

10. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi in favore delle categorie di soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), limitatamente agli istituti di studi e ricerche nella disciplina della storiografia, dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 6, sono demandati al Servizio delle attività culturali e quelli di cui alla lettera f), limitatamente agli istituti di studi e ricerche nelle discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali, del medesimo articolo 6, comma 5, al Servizio della istruzione e della ricerca della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

11.

( ABROGATO )

(1)(44)

12. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) la legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, e successive modifiche e integrazioni;

b) la legge regionale 16 giugno 1975, n. 32;

c) la legge regionale 31 agosto 1982, n. 73;

d) l'articolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;

e) l'articolo 29, commi 5 e 6, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;

f) l'articolo 26, commi 5 e 6, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;

g) l'articolo 53, commi 18 e 24, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;

h) l'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;

i) l'articolo 34, commi 10 e 11, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;

l) gli articoli 96, comma 13, e 98, comma 12, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

m) l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

n) l'articolo 16, commi 33 e 34, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

o) l'articolo 6, commi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 44, della legge regionale 4/1999.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di un programma straordinario di iniziative culturali e di ricerca diretto a promuovere la riscoperta, il recupero e la valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della presenza delle popolazioni celtiche nel territorio regionale e nelle aree con esso confinanti.

14. Nell'ambito del programma di cui al comma 13 possono essere compresi progetti di scavo archeologico, iniziative di studio e di ricerca antropologica e storiografica collegate a progetti editoriali o a manifestazioni convegnistiche o espositive che si prefiggano lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sull'argomento, iniziative di spettacolo musicale o teatrale che si richiamino al patrimonio della cultura popolare di origine celtica.

15. Il programma delle iniziative di cui al comma 13 è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle proposte che Enti locali ed associazioni scientifiche e culturali senza fine di lucro possono presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali. All'attuazione del programma si provvede con le modalità previste dal titolo IV della legge regionale 68/1981, come sostituito dal comma 4.

16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.946 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5200 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

17. Nel quadro dell'iniziativa volta a valorizzare e a far conoscere anche al di fuori del Friuli-Venezia Giulia espressioni significative del patrimonio culturale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese per la realizzazione e per la diffusione di un'opera cinematografica a carattere storico- documentario avente ad oggetto la vita del Beato Odorico da Pordenone.

18. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni alla "Associazione Forum Iulii per la diffusione nel mondo della cultura del Friuli-Venezia Giulia". Il predetto contributo è concesso, entro il limite del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, anche in via anticipata, sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di apposita domanda, corredata della relazione illustrativa del soggetto, del piano di esecuzione dell'opera e del piano di distribuzione, dei "curricula" del regista e degli autori del soggetto della sceneggiatura, del relativo preventivo di spesa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

19. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 17 e 18 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5538 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Casa dello Studente "Antonio Zanussi" di Pordenone per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria.

(3)

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata della documentazione relativa alle spese da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5106 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato provinciale di Gorizia dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, per lo svolgimento del Congresso nazionale della medesima Associazione, che avrà luogo a Gorizia nell'anno 2000.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata della documentazione relativa alla spese da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5345 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

26.

( ABROGATO )

(26)(27)(29)(37)(45)

27.

( ABROGATO )

(8)(15)(25)(38)

28.

( ABROGATO )

(46)

29. Nell'ambito della funzione di promozione delle istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo nel Friuli-Venezia Giulia, come disciplinata dalle disposizioni del titolo II della legge regionale 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione, di concerto con il Comune e con la Provincia di Udine, di un organismo associativo avente ad oggetto la gestione del "Teatro Giovanni da Udine", aperto alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo associativo sono approvati dalla Giunta regionale.

(2)

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare all'organismo di cui al comma 29 la propria quota del patrimonio sociale, entro il limite di lire 50 milioni, nonché a concorrere nelle spese per la programmazione e la gestione della relativa attività teatrale, mediante appositi contributi annuali. Nelle more della costituzione dell'organismo associativo, il contributo annuale previsto per l'anno 2000 può essere concesso, per le medesime finalità, al Comune di Udine. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.

31. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 29 e 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.950 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(4)

32.

( ABROGATO )

(9)(47)

33.

( ABROGATO )

(48)

34.

( ABROGATO )

(49)

35.

( ABROGATO )

(50)

36.

( ABROGATO )

(51)

37.

( ABROGATO )

(52)

38.

( ABROGATO )

(53)

39.

( ABROGATO )

(54)

40.

( ABROGATO )

(55)

41.

( ABROGATO )

(56)

42.

( ABROGATO )

(57)

43.

( ABROGATO )

(19)

44.

( ABROGATO )

(20)

45.

( ABROGATO )

(21)

46.

( ABROGATO )

(5)

47.

( ABROGATO )

(6)

48.

( ABROGATO )

(22)

49. La concessione e l'erogazione del contributo è disposta previa presentazione della domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata della documentazione comprovante l'acquisto.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, a carico dell'unità previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5264 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

51. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 16, comma 20, della legge regionale 3/1998, è autorizzata la concessione al "Collegio Don Bosco" e all'Istituto "Vendramini" di Pordenone, quali sedi di servizi scolastici e di formazione professionale del polo pordenonese, nonché all'Istituto salesiano Bearzi, all'Istituto Bertoni, all'Istituto Renati e all'Istituto Tomadini di Udine, nonché all'Istituto Nostra Signora dell'Orto di Udine, e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, di un contributo straordinario pluriennale da destinare al completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza.

(7)(11)(12)(16)(23)(24)

52. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia, corredata del progetto esecutivo degli interventi da realizzare.

(13)

53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 350 milioni annui, con l'onere di lire 700 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 5064 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

54. Secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli.

(32)

55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, così ripartita con riferimento ai seguenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi negli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 5127 - complessive lire 1.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;

b)

( ABROGATA )

(33)

56. Nell'ambito dell'azione per la promozione del diritto allo studio universitario, al fine di sostenere la partecipazione degli studenti universitari della regione a programmi di mobilità internazionale, che offrono opportunità di formazione, perfezionamento e specializzazione professionale in ambito europeo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, mediante un finanziamento straordinario, alle spese sostenute dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di Udine per la realizzazione di un progetto pilota avente ad oggetto la costituzione di un apposito <<Centro di servizi per l'informazione, la consulenza e la gestione di schemi di mobilità, di borse di studio e di tirocinio all'estero di studenti delle Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia.>>

57. Il contributo di cui al comma 56 è concesso previa presentazione, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, della documentazione comprovante l'avvio della realizzazione del progetto e del relativo piano di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5182 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

59.

( ABROGATO )

(34)

60.

( ABROGATO )

(35)

61.

( ABROGATO )

(36)

62.

( ABROGATO )

(30)

63.

( ABROGATO )

(31)

64. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione per favorire lo sviluppo delle relazioni fra la comunità italiana in Slovenia e in Croazia e le popolazioni di maggioranza e lo sviluppo dei rapporti di amicizia con le istituzioni croate e slovene, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università popolare di Trieste un contributo straordinario per incentivare la cooperazione inter-universitaria fra l'Università degli studi di Trieste e le sedi universitarie di Fiume, Pola e Capodistria, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, relativamente a corsi di laurea in ingegneria informatica, aziendale e turistica.

65. Il contributo è concesso previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca del programma degli interventi da realizzare, definito d'intesa con l'Università degli studi di Trieste. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5135 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

67. Ai fini dell'impiego degli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale definisce il programma delle iniziative da ammettere a finanziamento, avuto riguardo prioritariamente alle esigenze di investimenti urgenti e indilazionabili nelle strutture destinate alle attività didattiche e di ricerca, in presenza di situazioni di precarietà determinate dal venir meno delle condizioni di agibilità di parte del patrimonio edilizio esistente.

68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per concorrere all'istituzione nel territorio regionale di un'Accademia di belle arti, anche in via sperimentale nelle more dell'entrata in vigore del disegno di legge statale recante "Riforma delle Accademie di belle arti".

69. La sede dell'Accademia è messa a disposizione dalla Regione ed è individuata con apposita deliberazione della Giunta regionale.

70. Nelle spese di cui al comma 68 sono in particolare compresi gli oneri per l'arredo e la manutenzione della sede dell'Accademia, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, per la dotazione del materiale didattico, nonché per borse di studio agli studenti meritevoli ed incentivi agli insegnanti distaccati nella regione. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

71. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.3.42.1.966 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5136 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

72.

( ABROGATO )

(58)

73.

( ABROGATO )

(39)

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Udine e Pordenone contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento di mutui che gli enti stipulano per lavori pubblici inerenti a opere pubbliche, o di interesse pubblico, di rilevanza primaria in ambito cittadino, nel settore sportivo.

(10)

75. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 74.

76. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.

77. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 6165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

78. All'articolo 6, comma 67, della legge regionale 4/1999, le parole <<programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici del centro storico destinati a finalità museali>> sono sostituite dalle parole <<programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici pubblici destinati a finalità scientifiche e culturali>>.

79. All'articolo 11 della legge regionale 4/1999, il comma 17, come modificato dall'articolo 16, comma 20, della legge regionale 25/1999, è sostituito dal seguente:

<<17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Campoformido un contributo decennale a sollievo degli oneri, per capitale ed interessi, derivanti dal mutuo che il Comune stipula per l'acquisizione ed il recupero di impianti sportivi. Per la gestione degli impianti il Comune può provvedere attraverso apposita società di capitali dallo stesso partecipata, anche mediante conferimento dei beni acquisiti ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del codice civile.>>.

80. All'articolo 11, comma 18, della legge regionale 4/1999, la parola <<Consorzio>> è sostituita dalle parole <<Comune di Campoformido>>.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 150 milioni alla Federazione triestina speleologica per l'organizzazione del convegno internazionale di speleologia denominato "Bora 2000".

82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive corredata di una relazione illustrativa sulle finalità del convegno e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo può essere concesso anche in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

83. Per le finalità previste dal comma 81 e autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per l'anno 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6059 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) un contributo di lire 600 milioni per il "Gran premio Regione Friuli-Venezia Giulia".

85. Il contributo di cui al comma 84 è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata a seguito della domanda presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive.

86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6058 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

87. All'articolo 6, comma 36, della legge regionale 4/1999, in fine, sono aggiunte le parole <<Per le associazioni senza fini di lucro il contributo è concesso nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.>>.

88. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Note:

Parole sostituite alla Tabella da art. 5, comma 28, L. R. 18/2000

Integrata la disciplina del comma 29 da art. 5, comma 15, L. R. 18/2000

Parole sostituite al comma 20 da art. 8, comma 18, L. R. 18/2000

Integrata la disciplina del comma 31 da art. 6, comma 25, L. R. 4/2001

Comma 46 abrogato da art. 6, comma 62, L. R. 4/2001

Comma 47 abrogato da art. 6, comma 62, L. R. 4/2001

Integrata la disciplina del comma 51 da art. 7, comma 29, L. R. 23/2001

Vedi la disciplina transitoria del comma 27, stabilita da art. 6, comma 79, L. R. 1/2003

Comma 32 sostituito da art. 6, comma 29, L. R. 1/2003

10  Comma 74 sostituito da art. 5, comma 144, L. R. 1/2004

11  Parole aggiunte al comma 51 da art. 4, comma 98, L. R. 1/2005

12  Parole soppresse al comma 51 da art. 4, comma 98, L. R. 1/2005

13  Parole sostituite al comma 52 da art. 4, comma 98, L. R. 1/2005

14  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 67, L. R. 1/2005

15  Integrata la disciplina del comma 27 da art. 5, comma 110, L. R. 1/2005

16  Parole aggiunte al comma 51 da art. 1, comma 1, L. R. 25/2005

17  Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

18  Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

19  Comma 43 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

20  Comma 44 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

21  Comma 45 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

22  Comma 48 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

23  Parole aggiunte al comma 51 da art. 5, comma 87, L. R. 1/2007

24  Integrata la disciplina del comma 51 da art. 33, comma 1, L. R. 16/2008

25  Comma 27 sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 12/2009

26  Comma 26 sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 12/2009

27  Vedi la disciplina transitoria del comma 26, stabilita da art. 6, comma 16, L. R. 24/2009

28  Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

29  Parole sostituite al comma 26 da art. 11, comma 3, L. R. 16/2010

30  Comma 62 abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2010

31  Comma 63 abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2010

32  Comma 54 sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

33  Lettera b) del comma 55 abrogata da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

34  Comma 59 abrogato da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

35  Comma 60 abrogato da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

36  Comma 61 abrogato da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.

37  Comma 26 sostituito da art. 6, comma 44, lettera a), L. R. 11/2011

38  Comma 27 abrogato da art. 6, comma 44, lettera b), L. R. 11/2011

39  Comma 73 abrogato da art. 297, comma 1, L. R. 26/2012

40  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 222, lettera f), L. R. 27/2012

41  Comma 6 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

42  Comma 7 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

43  Comma 4 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

44  Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

45  Comma 26 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

46  Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

47  Comma 32 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

48  Comma 33 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

49  Comma 34 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

50  Comma 35 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

51  Comma 36 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

52  Comma 37 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

53  Comma 38 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

54  Comma 39 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

55  Comma 40 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

56  Comma 41 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

57  Comma 42 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

58  Comma 72 abrogato da art. 49, comma 1, lettera m), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.