Legge regionale 22 febbraio 2000 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio einterventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale integrato dei trasporti, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al Comune di Ronchi dei Legionari per il primo avvio, inclusa la redazione dei necessari elaborati urbanistici e progettuali e la spesa occorrente per l'acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione, dell'iniziativa denominata "Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari";

b) a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'elaborazione di uno studio di fattibilità e di un progetto preliminare per la realizzazione del Polo intermodale, da avviarsi contestualmente ad un analogo studio complementare da parte delle Ferrovie dello Stato SpA relativo alla parte ferroviaria, successivamente alla sottoscrizione di un accordo di programma tra Regione, Comune di Ronchi dei Legionari, Comune di Monfalcone, Comune di San Canzian d'Isonzo, Ferrovie dello Stato SpA e Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA. L'accordo di programma individua il soggetto deputato a curare l'affidamento degli incarichi predetti, prevedendo altresì la supervisione tecnica delle Ferrovie dello Stato SpA, della Regione e dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA.

(6)

2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. I contributi predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un'unica soluzione. I decreti di concessione dei contributi ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3610 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Nell'ambito degli interventi connessi alla realizzazione del Corridoio intermodale n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la progettazione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità Venezia - Kiev, limitatamente alla tratta Ronchi dei Legionari sud - Trieste e con particolare riferimento all'individuazione dei tracciati. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Ferrovie dello Stato SpA un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato SpA medesime, sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi, anche con il concorso e la partecipazione finanziaria di altri Enti locali interessati e di altri soggetti pubblici o privati, per la regolamentazione dei reciproci rapporti e con la previsione di un preciso impegno a carico delle Ferrovie dello Stato SpA in ordine alla predisposizione della progettazione esecutiva. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.

(7)(11)

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 282 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 283 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.

(5)

7.

( ABROGATO )

(38)

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'effettuazione degli studi di fattibilità individuati ed ammessi al finanziamento statale dalla delibera del CIPE 6 agosto 1999, n. 135. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla delibera del CIPE sono demandati all'Ufficio di piano - Servizio delle analisi dei progetti.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 271 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.7.1.931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 860 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza all'entrata di pari importo assegnata dallo Stato.

10. Al fine di promuovere la diversificazione produttiva ed il recupero alla fruizione ambientale e sociale di aree degradate e dismesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la redazione di uno studio preliminare per il risanamento ed il recupero dell'utilizzo termale dell'area delle "Terme romane" nella zona Lisert del Comune di Monfalcone. A tal fine è destinata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 10 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Monfalcone per il recupero produttivo e ambientale dell'area e delle strutture denominate "Terme romane" in zona Lisert. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.9.2.170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle quote dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

14. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.21.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1980 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione alle materie di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, ad acquisire idonea strumentazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attività di vigilanza, di ricerca, di indirizzo, di studio, a sostenere le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione e dei mezzi in dotazione nonché alla manutenzione delle opere pubbliche di sistemazione idrogeologica.

(22)(23)(32)(39)

16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2261 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

17. Al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell'ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, viene istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) secondo i principi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.28 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2256 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, limitatamente ai tipi di rifiuti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della citata legge regionale 5/1997, è stabilito in lire 50 a partire dall'anno 2001.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale di lire 1.000 milioni annui a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l'ammortamento del mutuo che l'ARPA assumerà per la copertura degli oneri relativi alla messa in sicurezza dei beni immobili, già di spettanza dei Presidi multizonali di prevenzione, come trasferiti o da trasferirsi all'Agenzia medesima dalle singole Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili.

(8)(12)

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2258 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

(4)

23. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), della legge regionale 6/1998, le funzioni in materia di educazione ambientale e le relative attività informative svolte dal Laboratorio regionale di educazione ambientale (LaReA), con sede in Colloredo di Montalbano, così come previste dal Programma triennale 1994/1996 per la tutela ambientale e definite con deliberazioni della Giunta regionale, sono trasferite all'ARPA e organizzate nell'ambito delle attività preposte alla documentazione ed informazione, con autonomia tecnica ed amministrativa, definita dal regolamento di cui all'articolo 10 della predetta legge regionale 6/1998, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16. Il personale operante presso il LaReA alla data dell'1 ottobre 1999 è trasferito all'ARPA con decorrenza dall'1 aprile 2000. A decorrere da tale data sono altresì trasferite le attrezzature ed i beni in uso per le funzioni predette.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede in Colloredo di Montalbano, un finanziamento di lire 500 milioni per l'acquisto, il recupero ambientale ed il riuso a fini agricoli di cave dismesse presenti in ambiti sottoposti a tutela ambientale e valorizzazione paesaggistica.

25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili. Il finanziamento può essere concesso in via anticipata sulla base della presentazione del progetto esecutivo finalizzato all'intervento proposto da approvarsi preliminarmente dall'Amministrazione provinciale di Udine.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2203 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

27. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, riguardante l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, è assegnato all'ARPA un finanziamento di lire 150 milioni per lo studio, da eseguirsi in collaborazione con l'Università degli studi di Udine, di una cartografia informatizzata, su base topografica, delle porzioni di territorio dove le situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sono particolarmente evidenti, nonché per la definizione dei programmi di azione obbligatoria di tutela delle acque dall'inquinamento. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2262 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio acquedotto Poiana un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 36 per la durata di dieci anni, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che il Consorzio assumerà per il completamento delle opere acquedottistiche di distribuzione nei comuni consorziati.

(13)

30. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni del mutuo da stipulare ai sensi del comma 29. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

31. Nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/1999.

32.

( ABROGATO )

(37)

32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l'impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell'organo comunale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995.

(33)

32 ter. Per "scarichi esistenti" si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previdente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati.

33. Per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di cui al comma 31 continuano ad applicarsi le competenze previgenti.

34. Con la medesima decorrenza la funzione sanzionatoria di cui al decreto legislativo 152/1999 è trasferita alle Province territorialmente competenti, con introito dei relativi proventi fermo restando il vincolo di destinazione di legge. La funzione sanzionatoria è estesa anche alle infrazioni accertate e non ancora definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(1)

35. Al fine dell'attuazione da parte della Regione della semplificazione delle procedure in materia di utilizzo delle risorse idriche, come demandata dallo Stato, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti da adottarsi in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'articolo 1 della legge regionale 23/1997.

36. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2395 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

37. Considerata l'esigenza di rapportare i principi e le norme recate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle realtà esistenti in materia sul territorio regionale e al fine di favorirne la più rapida e coordinata attuazione, è dato mandato alla Giunta regionale di presentare entro il mese di febbraio 2000 un apposito disegno di legge di recepimento nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) recepimento organico, in un unico disegno, della normativa di attuazione della citata legge 36/1994 sul ciclo integrato delle acque con la legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e con il decreto legislativo 152/1999, Testo unico sulle acque;

b) analisi della possibilità di rideterminazione degli ambiti, come già definiti in via amministrativa, con l'individuazione di un ambito regionale unico e l'eventuale previsione di subambiti;

c) alternatività della convenzione e del consorzio obbligatorio quali strumenti di attivazione dell'Autorità d'ambito;

d) individuazione di un regime temporale transitorio finalizzato alla razionalizzazione della gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

e) individuazione di norme, anche di prelazione, tendenti a favorire l'accorpamento di tutti i soggetti gestori;

f) individuazione di strumenti che mantengano in capo all'Amministrazione regionale il governo generale sul corretto utilizzo della risorsa, sulla economicità della gestione dell'ambito o dei singoli ambiti e sulla tariffa con tendenza all'omogeneità sul territorio.

38. Le iniziative poste in essere sul territorio regionale dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti di gestione in applicazione della legge 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni devono uniformarsi alla legge regionale di attuazione.

39. È autorizzata l'utilizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, già assegnate, per un ammontare complessivo di lire 2.000 milioni, al Fondo regionale per la protezione civile, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre, nonché 5, 6 e 7 ottobre 1998, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, a valere sull'autorizzazione di spesa ivi disposta.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare il completamento dei progetti relativi alla realizzazione di viabilità forestale, per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, prevista dai programmi finanziati dal Fondo investimenti ed occupazione (FIO) per gli anni 1983, 1984 e 1985 ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale delle foreste - Servizio della tutela del suolo montano.

41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.2.125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2990 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

42. L'Amministrazione regionale promuove l'inventario dei prati stabili naturali della pianura al fine di garantire la più alta biodiversità in termini di habitat e di specie floristiche.

43.

( ABROGATO )

(16)

44.

( ABROGATO )

(17)

45.

( ABROGATO )

(18)

46.

( ABROGATO )

(19)

47.

( ABROGATO )

(20)

48.

( ABROGATO )

(24)

49. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, i maggiori introiti pari a lire 8.500 milioni, che si prevede di accertare al 31 dicembre 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, sono destinati, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, al finanziamento del Fondo sociale istituito presso ciascuna Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 8.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3242 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili e in relazione al disposto di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

50. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/1999, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3242 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

51. In relazione ai minori rientri previsti nella misura complessiva di lire 3.600 milioni nell'anno 2000 e di lire 3.200 milioni nell'anno 2001 a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, nonché in relazione alla ridestinazione di spesa disposta con il comma 52 nella misura complessiva di lire 3.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.800 milioni per l'anno 2001, è revocata la spesa complessiva di lire 14.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, autorizzata rispettivamente dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 3/1998, e dall'articolo 5, comma 26, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, a carico del capitolo 3298 del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, corrispondente all'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

52. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di lire 31.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l'anno 2000, di lire 3.800 milioni per l'anno 2001 e di lire 24.000 milioni per l'anno 2002, relativa per gli anni 2000 e 2001 a parte della revoca di spesa di cui al comma 51, e per l'anno 2002 ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopracitato, all'attuazione, per pari importo, di interventi delle ATER e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 31.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l'anno 2000, di lire 3.800 milioni per l'anno 2001, di lire 24.000 milioni per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e l'arredo urbano e in relazione al disposto di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 7/1999, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

53. Per le finalità previste dall'articolo 80 della legge regionale 75/1982, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

54. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1501 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale.

(14)(36)(43)(44)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)(58)(59)(61)(62)(63)(64)(65)(66)(67)(68)(71)(72)(73)(74)(75)(76)(77)

56. L'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

(45)(56)(60)(69)(78)(86)(92)

56.1 Ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità.

(87)(89)(93)

56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta:

a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;

b) misura di cofinanziamento del costo dell'intervento:

1) contributo richiesto fino al 30 per cento del quadro economico: 20 punti;

2) contributo richiesto fino al 50 per cento del quadro economico: 15 punti;

3) contributo richiesto fino al 70 per cento del quadro economico: 10 punti;

c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;

d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti;

e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;

f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti.

(46)(57)(70)(79)

56 bis 1. Il livello di programmazione e progettazione raggiunto e approvato dall'Ente beneficiario attribuisce un ulteriore punteggio così determinato:

a) progettazione esecutiva: 30 punti;

b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti;

c) inserimento dell'opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del Comune: 15 punti;

d) progettazione preliminare: 10 punti.

(80)(85)

56 bis 2. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente. Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione sono archiviate.

(81)(88)(90)(91)(94)(97)

56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.

(47)(82)(95)

56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.

(83)

56 quater. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche al termine per la presentazione delle domande, ai criteri e alle misure di assegnazione dei finanziamenti.

(48)(84)(96)

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute in relazione a situazioni pregresse per le finalità previste dall'articolo 88 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37.

59. Per le finalità di cui al comma 58 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 90 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3284 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 63, per il restauro, la ristrutturazione e la conservazione del castello di San Giusto e di palazzo Carciotti in Trieste. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

(9)

61. I contributi di cui al comma 60 possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per la contrazione di un mutuo per le finalità previste dal comma 60 al Comune di Trieste, in caso di retrocessione dell'immobile al medesimo.

62. Qualora l'intervento sia realizzato tramite la contrazione di un mutuo, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, ne sono determinate in via preventiva le condizioni.

63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 700 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3380 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi decennali a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l'ammortamento dei mutui da contrarre:

a) dal Comune di Gorizia per la ristrutturazione dell'immobile denominato "Villa Richter" da destinare a finalità culturali ed educative, fino all'ammontare annuo massimo di lire 500 milioni;

b) dal Comune di Porcia per l'acquisto e il recupero dell'immobile denominato "Villa Correr-Dolfin" da destinare a centro culturale polifunzionale con attività ricettiva di supporto, fino all'ammontare annuo massimo di lire 400 milioni;

c) dal Comune di Casarsa della Delizia per l'acquisto e il recupero dell'immobile denominato "Palazzo Conte Burovich" da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;

d) dal Comune di Sacile per la ristrutturazione, conservazione e messa a norma dell'immobile denominato "Palazzo Biglia", per l'ammontare annuo di lire 200 milioni;

e) dal Comune di Grado per il recupero statico/funzionale della Basilica paleocristiana S. Maria delle Grazie e del battistero per garantirne la fruibilità pubblica, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;

f) dalla Fondazione Museo carnico di Tolmezzo per il restauro, la conservazione e la messa a norma dell'immobile denominato "Palazzo Campeis", fino all'ammontare annuo massimo di lire 50 milioni;

g) dal Comune di Sequals per l'acquisto e il recupero dell'immobile denominato "Villa Carnera" da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;

h) dal Comune di Montereale Valcellina per il completamento della ristrutturazione dell'immobile denominato "Palazzo Toffoli" da destinare a centro di riferimento culturale e museale mandamentale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni.

(10)

65. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 64. Le domande per tali contributi sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredate della deliberazione esecutiva con cui i Comuni e la Fondazione Museo carnico di Tolmezzo dispongono l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e, limitatamente agli immobili da acquistare, di una perizia di stima.

66. L'erogazione della prima annualità dei contributi di cui al comma 64 è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale ed interessi. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.750 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 3.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

68.

( ABROGATO )

(15)(25)

69.

( ABROGATO )

(26)

70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

71. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 36, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e per le finalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101.

72. Per le finalità di cui al comma 71, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1, è autorizzata la spesa di lire 14.490 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3719 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

73. Per le finalità di cui al comma 71, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2000 un mutuo della durata di quindici anni, dell'ammontare presuntivo di lire 285.510 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a lire 30.000 milioni, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all'articolo 36, comma 1, lettera e), della legge 488/1999.

74. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 73.

75. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 71, 72 e 76 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.

76. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di lire 285.510 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3720 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

77. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 73 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015, rispettivamente suddivisa in quota capitale ed interessi come di seguito indicato:

a) relativamente alla quota capitale:

1) lire 11.847.572.319 per l'anno 2001;

2) lire 12.617.664.519 per l'anno 2002;

3) lire 13.437.812.713 per l'anno 2003;

4) lire 14.311.270.539 per l'anno 2004;

5) lire 15.241.503.124 per l'anno 2005;

6) lire 16.232.200.828 per l'anno 2006;

7) lire 17.287.293.881 per l'anno 2007;

8) lire 18.410.967.983 per l'anno 2008;

9) lire 19.607.680.903 per l'anno 2009;

10) lire 20.882.180.161 per l'anno 2010;

11) lire 22.239.521.872 per l'anno 2011;

12) lire 23.685.090.793 per l'anno 2012;

13) lire 24.974.621.695 per l'anno 2013;

14) lire 26.524.222.105 per l'anno 2014;

15) lire 28.210.396.565 per l'anno 2015;

per un ammontare complessivo di lire 285.510 milioni;

b) relativamente alla quota interessi:

1) lire 18.152.427.681 per l'anno 2001;

2) lire 17.382.335.481 per l'anno 2002;

3) lire 16.562.187.287 per l'anno 2003;

4) lire 15.688.729.461 per l'anno 2004;

5) lire 14.758.496.876 per l'anno 2005;

6) lire 13.767.799.172 per l'anno 2006;

7) lire 12.712.706.119 per l'anno 2007;

8) lire 11.589.032.017 per l'anno 2008;

9) lire 10.392.319.097 per l'anno 2009;

10) lire 9.117.819.839 per l'anno 2010;

11) lire 7.760.478.128 per l'anno 2011;

12) lire 6.314.909.207 per l'anno 2012;

13) lire 5.025.378.305 per l'anno 2013;

14) lire 3.475.777.895 per l'anno 2014;

15) lire 1.789.603.435 per l'anno 2015;

per un ammontare complessivo di lire 164.490 milioni.

78. L'onere complessivo di lire 60.000 milioni, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 dal comma 77, lettere a) e b), fa carico per lire 24.465.236.838, suddivisa in ragione di lire 11.847.572.319 per l'anno 2001 e di lire 12.617.664.519 per l'anno 2002 all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1584 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per lire 35.534.763.162, suddivisi in ragione di lire 18.152.427.681 per l'anno 2001 e di lire 17.382.335.481 per l'anno 2002 all'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1565 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2003 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecniciagli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 77 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

79. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 73, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 2.200 milioni per l'anno 2000 per la realizzazione di un'arteria di collegamento tra lo svincolo di accesso alla zona fieristica e l'incrocio tra le strade provinciali n. 88 "di Ceresetto" e n. 59 "di Brazzacco", ad est di Martignacco, allo scopo di ottimizzare l'accesso e l'esodo veicolare dalla zona medesima. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.

81. Per le finalità di cui al comma 80 è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3732 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia un contributo quindicennale di lire 900 milioni annui per opere di nuova infrastrutturazione del Porto di Monfalcone. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.

(2)(21)(40)(41)

83. Il contributo di cui al comma 82 può essere anche destinato a coprire le spese, in linea capitale e per interessi, sostenute dall'Azienda a fronte di un mutuo da stipulare con istituti di credito autorizzati per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 82.

84. Le condizioni relative al mutuo da contrarsi sono determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a fronte dell'operazione di mutuo di cui al comma 83.

86. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 82 deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dei seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;

b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa occorrente e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

(42)

87. Per le modalità di erogazione e rendicontazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modifiche. Nel caso di mutuo, si provvederà all'erogazione previa presentazione del relativo contratto stipulato dall'Azienda, sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.

88. Per le finalità di cui al comma 82 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1800 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3798 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

89. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 85 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere ai proprietari originari, o agli eredi legittimi, dei terreni già trasferiti in proprietà a titolo di permuta al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, allora interessati dal riordino fondiario avviato in comune di Vivaro, i terreni regionali a suo tempo assegnati dal citato Ente a medesimo titolo e non ancora trasferiti in proprietà.

91. Il trasferimento in proprietà degli immobili di cui al comma 90 avviene senza conguaglio alcuno, positivo o negativo, per le parti in causa.

92. Gli oneri per il trasferimento, fatti salvi quelli per legge a carico dell'Amministrazione regionale, sono a carico dei soggetti di cui al comma 90.

93. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli immobili regionali da trasferire e gli aventi diritto.

94. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui al comma 90 avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che costituisce titolo valido per le trascrizioni immobiliari e per le volture catastali dei beni regionali trasferiti.

95. Gli oneri di cui al comma 92 di pertinenza dell'Amministrazione regionale, per l'importo complessivo di lire 50 milioni, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1452 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

96. All'articolo 5 della legge regionale 4/1999, il comma 67 è sostituito dal seguente:

<<67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al 100 per cento della spesa relativa alla realizzazione dei programmi di investimento della Società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA finalizzati al potenziamento ed al completamento delle strutture dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.>>.

97. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 67, della legge regionale 4/1999, come sostituto dal comma 96, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3865 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 100, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi del mutuo che il Comune assumerà per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei ponti stradali della strada comunale San Martino - Villa Manin di Passariano.

99. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda da presentarsi alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997.

100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3717 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

101. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità e al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare annualmente, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.

(35)

102. Per le finalità di cui al comma 101 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.1.200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3904 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

103.

( ABROGATO )

(98)

104.

( ABROGATO )

(27)

105.

( ABROGATO )

(3)(28)

106.

( ABROGATO )

(29)

107.

( ABROGATO )

(30)

108.

( ABROGATO )

(31)

109. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Note:

Integrata la disciplina del comma 34 da art. 11, comma 12, L. R. 13/2000

Parole sostituite al comma 82 da art. 5, comma 150, L. R. 4/2001

Parole sostituite al comma 105 da art. 5, comma 145, L. R. 4/2001

Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 63, L. R. 4/2001

Integrata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 1, L. R. 16/2001

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 16/2001

Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2001

Parole aggiunte al comma 20 da art. 6, comma 12, L. R. 3/2002

Parole sostituite al comma 60 da art. 6, comma 41, L. R. 3/2002

10  Parole sostituite al comma 64 da art. 15, comma 36, L. R. 13/2002

11  Parole aggiunte al comma 4 da art. 17, comma 4, L. R. 13/2002

12  Integrata la disciplina del comma 20 da art. 18, comma 6, L. R. 13/2002

13  Parole sostituite al comma 29 da art. 4, comma 16, L. R. 23/2002

14  Parole aggiunte al comma 55 da art. 4, comma 82, L. R. 1/2005

15  Parole soppresse al comma 68 da art. 4, comma 138, L. R. 1/2005

16  Comma 43 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005

17  Comma 44 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005

18  Comma 45 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005

19  Comma 46 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005

20  Comma 47 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005

21  Parole sostituite al comma 82 da art. 4, comma 35, L. R. 15/2005

22  Parole aggiunte al comma 15 da art. 6, comma 31, L. R. 2/2006

23  Integrata la disciplina del comma 15 da art. 6, comma 32, L. R. 2/2006

24  Comma 48 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

25  Comma 68 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007

26  Comma 69 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007

27  Comma 104 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

28  Comma 105 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

29  Comma 106 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

30  Comma 107 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

31  Comma 108 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

32  Comma 15 sostituito da art. 4, comma 11, L. R. 9/2008

33  Comma 32 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 16/2008

34  Comma 32 ter aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 16/2008

35  Comma 101 interpretato da art. 6, comma 5, L. R. 12/2009

36  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 3, comma 33, lettera c), L. R. 24/2009

37  Comma 32 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

38  Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

39  Comma 15 sostituito da art. 4, comma 30, L. R. 22/2010

40  Comma 82 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 22/2010

41  Integrata la disciplina del comma 82 da art. 5, comma 27, L. R. 22/2010

42  Vedi la disciplina transitoria del comma 86, stabilita da art. 5, comma 28, L. R. 22/2010

43  Parole aggiunte al comma 55 da art. 9, comma 23, L. R. 22/2010

44  Comma 55 sostituito da art. 4, comma 64, L. R. 11/2011

45  Comma 56 sostituito da art. 4, comma 64, L. R. 11/2011

46  Comma 56 bis aggiunto da art. 4, comma 65, L. R. 11/2011

47  Comma 56 ter aggiunto da art. 4, comma 65, L. R. 11/2011

48  Comma 56 quater aggiunto da art. 4, comma 65, L. R. 11/2011

49  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 81, L. R. 11/2011

50  Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 91, L. R. 27/2012

51  Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 93, L. R. 27/2012

52  Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 98, L. R. 27/2012

53  Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 32, L. R. 27/2012

54  Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 405, lettera b), L. R. 27/2012

55  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 10, comma 89, L. R. 27/2012

56  Comma 56 sostituito da art. 4, comma 15, L. R. 6/2013

57  Comma 56 bis sostituito da art. 4, comma 15, L. R. 6/2013

58  Vedi la disciplina transitoria del comma 55, stabilita da art. 4, comma 16, L. R. 6/2013

59  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 15, L. R. 23/2013

60  Parole soppresse al comma 56 da art. 30, comma 2, L. R. 13/2014

61  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 31, comma 6, L. R. 13/2014

62  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 31, comma 12, L. R. 13/2014

63  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 4, L. R. 27/2014

64  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 11, L. R. 27/2014

65  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 16, L. R. 27/2014

66  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 24, L. R. 27/2014

67  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 28, L. R. 27/2014

68  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 32, L. R. 27/2014

69  Parole sostituite al comma 56 da art. 4, comma 91, lettera a), L. R. 27/2014

70  Parole aggiunte al comma 56 bis da art. 4, comma 91, lettera b), L. R. 27/2014

71  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 7, comma 56, L. R. 27/2014

72  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 9, comma 1, L. R. 25/2015

73  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 2, comma 21, L. R. 33/2015

74  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 2, comma 26, L. R. 33/2015

75  Integrata la disciplina del comma 55 da art. 2, comma 32, L. R. 33/2015

76  Parole aggiunte al comma 55 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 25/2016

77  Parole sostituite al comma 55 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 25/2016

78  Parole sostituite al comma 56 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 25/2016

79  Comma 56 bis sostituito da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 25/2016

80  Comma 56 bis 1 aggiunto da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 25/2016

81  Comma 56 bis 2 aggiunto da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 25/2016

82  Comma 56 ter sostituito da art. 5, comma 8, lettera e), L. R. 25/2016

83  Comma 56 ter 1 aggiunto da art. 5, comma 8, lettera f), L. R. 25/2016

84  Comma 56 quater sostituito da art. 5, comma 8, lettera g), L. R. 25/2016

85  Integrata la disciplina del comma 56 bis .1 da art. 5, comma 9, L. R. 25/2016

86  Parole aggiunte al comma 56 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017

87  Comma 56 .1 aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017

88  Parole sostituite al comma 56 bis 2 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 31/2017

89  Integrata la disciplina del comma 56 .1 da art. 5, comma 2, L. R. 31/2017

90  Integrata la disciplina del comma 56 bis 2 da art. 5, comma 2, L. R. 31/2017

91  Derogata la disciplina del comma 56 bis 2 da art. 5, comma 3, L. R. 44/2017

92  Parole soppresse al comma 56 da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

93  Parole soppresse al comma 56 .1 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

94  Parole sostituite al comma 56 bis 2 da art. 4, comma 2, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

95  Comma 56 ter sostituito da art. 4, comma 2, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

96  Parole aggiunte al comma 56 quater da art. 4, comma 2, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

97  Parole sostituite al comma 56 bis 2 da art. 81, comma 1, L. R. 8/2022

98  Comma 103 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.