Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).
Art. 7
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a favore del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di complessive lire 3.611.905.435 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1052 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante storno dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per conseguire le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'anno 1976, delimitati con decreto del Presidente della Giunta regionale 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un conferimento di lire 15.000 milioni al Fondo costituito presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare, con priorità rispetto alle ordinarie risorse del Fondo stesso, agli interventi nelle zone terremotate da realizzarsi in base a domanda presentata a fronte dell'ultimo bando emanato prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3307 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Per gli interventi di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e degli altri enti pubblici nella cui sfera di competenza rientra l'intervento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
8. Agli interventi finanziati a valere sul Fondo di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. I finanziamenti sono cumulabili con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali e possono essere concessi anche per lotti funzionali.
9. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata la spesa di lire 23.277.868.023 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. L'attuazione di quanto previsto dal comma 10 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende produttive interessate all'insediamento.
12. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la costruzione nel proprio territorio di un immobile ad uso produttivo.
15. L'attuazione di quanto previsto dal comma 14 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende interessate all'insediamento.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9605 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento di lire 500 milioni per la costruzione di due Centri polifunzionali e per la relativa urbanizzazione delle aree di pertinenza.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9603 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Per le finalità di cui al comma 21, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
24. All'articolo 139, comma 12, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, dopo le parole <<del 1976>> sono aggiunte le parole <<, nonché alla catastrofe del Vajont del 1963,>>.
25. La copertura delle annualità relative ai seguenti limiti di impegno, iscritti nella unità previsionali di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, per l'estensione temporale e l'ammontare a fianco di ciascuno indicati, con riferimento al rispettivo capitolo del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi, è rideterminata con prelevamento di pari corrispondente importo annuo dal "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato", iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo; l'onere relativo alle annualità successive al 2002 è a carico delle
corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Le corrispondenti quote regionali rese conseguentemente disponibili dalla suddetta rideterminazione della copertura rientrano in disponibilità del bilancio per l'anno corrispondente.
L.R autorizzazioneCapitolo/
Numero L.I
Annualità rideterminate nella
copertura
a) 23/19869515/520023.000.000.000
20032.819.195.435
20042.819.195.435
20052.800.000.000
b) 4/19919562/120031.200.000.000
20041.200.000.000
20051.200.000.000
20061.200.000.000
c) 47/19919562/220063.500.000.000


26. Le quote delle annualità dei limiti di impegno iscritti sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato non coperte da assegnazioni statali restano acquisite al bilancio regionale senza specifica finalizzazione.
27. In relazione al disposto di cui al comma 26 le annualità dal 2007 al 2009 dei limiti di impegno autorizzati con l'articolo 70, comma 10, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e con l'articolo 79, comma 7, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, e iscritte sull'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, sono ridotte di lire 1.000 milioni annui e rispettivamente di lire 1.100 milioni annui.
31. Il Consorzio industriale per l'Alto Friuli (CIFAP) è autorizzato ad utilizzare le somme disponibili sulle aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati degli Enti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 76 e 79 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di opere ed impianti pubblici rientranti nelle tipologie indicate all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, nel limite di lire 1.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dalle spese legali e dal risarcimento dei danni cagionati a terzi negli anni antecedenti il 1990, dai relativi oneri e interessi finanziari, nonché dalle esondazioni delle acque del canale di scarico del canale consortile.
32. L'utilizzo delle somme per le finalità indicate nel comma 31 esclude la possibilità di ottenere finanziamenti integrativi per le opere e gli impianti pubblici già finanziati.
33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Le disposizioni dei commi 28, 29, e 30 del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1999, come previsto dall' articolo 11 della medesima L.R. 2/2000.
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 19, L. R. 13/2000
3 Comma 21 interpretato da art. 14, comma 15, L. R. 13/2000
4 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2000
5 Derogata la disciplina del comma 10 da art. 9, comma 74, L. R. 3/2002
6 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 46, L. R. 13/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 74, L. R. 22/2007
7 Comma 29 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
8 Comma 30 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
9 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 2/2009
10 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 49, L. R. 11/2011
11 Comma 5 interpretato da art. 4, comma 75, L. R. 14/2012
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 5, comma 11, L. R. 43/2017