Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
5. Le assegnazioni da attribuire alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite alle stesse per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, detratta la somma delle spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, nonché il doppio del gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI.
6. La quota dell'assegnazione di cui al comma 4, lettera a), corrispondente alla somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, è assegnata alle Province per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia.
8. Le assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi del comma 7, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite agli stessi per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999, detratta la somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione; al fine della determinazione dello spettante a ciascun Comune, le assegnazioni disposte per le finalità di cui al punto 1) della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1999, n. 2528, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/1999, sono considerate limitatamente alle quote pertinenti l'anno 1999.
13. Le quote determinate per ciascuna categoria di Comuni, ai sensi del comma 12, sono assegnate ai Comuni secondo i seguenti criteri:
a) per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90 per cento in ragione della popolazione, per l'1 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
b) per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
c) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
d) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
e) per i Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.
15. Per il calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili, comunicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.
16. Qualora il trasferimento del personale ATA delle scuole avvenga dopo l'1 gennaio 2000, la detrazione prevista dai commi 5 e 8 è calcolata proporzionalmente al periodo dell'anno in cui il personale stesso è effettivamente trasferito allo Stato. La detrazione è effettuata in sede di erogazione dell'ultima rata dei trasferimenti. Le assegnazioni previste dai commi 6 e 10 sono erogate con l'ultima rata dei trasferimenti.
17. Per i Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché per le Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri Enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
28. Per le finalità previste dai commi 3, lettere a) e b), e 4, è autorizzata la spesa di lire 686.335.274.430 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
29. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, le assegnazioni disposte, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 28, a favore delle Province devono, per l'anno 2000, intendersi autorizzate con vincolo di commutazione in entrata, sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, del relativo pagamento, sino all'importo massimo di lire 25.000 milioni, in misura corrispondente al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI.
30. Con riferimento all'anno 1999, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione relativa al medesimo anno corrispondente al gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 28 destinata alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza di lire 25.000 milioni, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. A titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, agli Enti di cui al comma 31 è attribuita un'assegnazione di lire 10.000 milioni per l'anno 2000. L'assegnazione è attribuita nella stessa misura di quella attribuita agli Enti medesimi nell'anno 1999, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 25/1999, ed è erogata in unica soluzione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1616 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Nei Comuni interessati da flussi turistici o da particolari manifestazioni, attività e necessità, anche di carattere temporaneo e/o stagionale, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, è possibile procedere, attraverso particolari modalità di selezione improntate alla trasparenza e alla rapidità, all'assunzione di personale a tempo determinato.
36. Il limite di impegno di cui al comma 35 è assegnato per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia. L'assegnazione è erogata in unica soluzione.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun Ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli Enti.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.
41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Comma 5 interpretato da art. 1, comma 3, L. R. 13/2000
2 Comma 8 interpretato da art. 1, comma 3, L. R. 13/2000
3 Comma 14 sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 13/2000
4 Comma 19 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 13/2000
5 Comma 40 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 13/2000
6 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 5, L. R. 18/2000
7 Integrata la disciplina del comma 35 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
8 Parole sostituite al comma 37 da art. 3, comma 54, L. R. 4/2001
9 Comma 20 abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 5/2003
10 Comma 21 abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 5/2003
11 Derogata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 24, L. R. 1/2004
12 Derogata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 38, L. R. 1/2005
13 Derogata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 23, L. R. 15/2005
14 Comma 19 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
15 Comma 22 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
16 Comma 23 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
17 Comma 24 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
18 Comma 25 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
19 Comma 26 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006